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Informazioni per diportisti e bagnati
Riceviamo dal comandante della locale Delegazione di Spiaggia, C°1^CL.Np Gennaro MELLUSO, una
nota sulle norme locali che regolano la condotta delle unità navali sotto costa che pubblichiamoi con
piacere al fine di diffondere il concetto di prevenzione e sicurezza in mare .
ORDINANZA N ° 42/2007 COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LIVORNO - 30 APRILE 2007
Nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre le unità da diporto sono soggette ai seguenti limiti generali di navigazione rispetto alla costa:
a) navigare con unità da diporto propulse a motore a velocità non superiore a 10 nodi e con lo scafo in dislocamento nella zona di mare per una distanza di metri 500 dalle coste rocciose a picco sul mare e 1000 metri dalle spiagge;
b) navigare nella zona di mare per una distanza di 250 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere, nella fascia oraria compresa tra le 08,30 e le 19,30. Il divieto non si applica ai natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e simili.
E’ fatto obbligo a tutte le unità di navigare e transitare a non meno di 100 (cento) metri dalle apposite segnalazioni (palloni o bandiera rossa con banda trasversale bianca issata su unità navali) indicanti la presenza di subacquei.
Le sottoindicate unità da diporto sono soggette ai seguenti ulteriori limiti di navigazione:
a) i natanti non marcati CE, quali iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, Kitesurf e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati devono navigare entro 1000 metri costa;
b) gli acquascooter e moto d’acqua, nonché i natanti similari, devono navigare, muniti di mezzo di salvataggio individuale, esclusivamente in ore diurne entro 1 miglio dalla costa. Durante il periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 settembre la navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri 400. Nel restante periodo dell’anno la navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di metri 300. E’ consentita la velocità massima di 3 (tre) nodi per raggiungere le predette zone di navigazione.
ORDINANZA N ° 43/2009 COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LIVORNO - 27 APRILE 2009
Art 2 Zone di mare riservate ai bagnanti
1 . Durante la stagione balneare la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere è prioritariamente destinata alla balneazione
1.1 il limite di tale zona deve essere segnalata dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorato al fondo e posti a distanza di mt 50 l’uno dall’altro ,parallelamente alla linea di costa ,in corrispondenza delle estremità di fronte al mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due. Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli,provvedendo nel caso al loro riposizionamento. In caso di concessioni confinanti i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo.
2 Nelle predette zone di mare,nelle ore comprese tra le 08,30 e le 19,30 E’VIETATO:
2.1 il transito di qualsiasi unità navale Windsurf e Kitesurf compresi, ad eccezione dei natanti da diporyo tipo jole, conoe,pattini,mosconi,lance, nonché pedalò e simili e delle mote d’acqua impiegate in attività di salvataggio e a tale finalità utilizzate. Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano
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